Questo decreto legislativo – che dà attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro – vengono strutturate e definite le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, aggiornate all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Al lavoratore così definito è equiparato:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
– l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
– il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
– l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
– i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Sono stati ridefiniti i ruoli delle figure chiave del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, con l’introduzione di nuove figure quali il Rappresentante Territoriale o di Comparto, nonché di Sito. E’ stata affidata alle Parti Sociali la possibilità di istituire tavoli tecnici per predisporre norme, buone prassi e linee guida.
Sono potenziate le prerogative delle Rappresentanze in azienda (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, RLST), che operano su base territoriale o di comparto, in tutte le aziende in cui non esista il RLS aziendale. I RLST hanno diritto di ricevere una adeguata formazione frequentando un corso di almeno 64 ore ed un aggiornamento annuo di almeno 8 ore.
Viene aggiunta la possibilità di effettuare sopralluoghi sui luoghi di lavoro e di fornire assistenza alle aziende. Il personale di INAIL, ISPESL, non preposto ad attività di sorveglianza, può svolgere consulenza alle imprese senza essere tenuto all’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona che, essendo in possesso di competenze professionali e capacità adeguate, viene designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il Medico competente è un medico, specialista in medicina del lavoro, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi nei casi previsti dalla nuova normativa in materia di sicurezza.
Il Lavoratore è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Il Dirigente è una persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il Preposto è una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Come chiaramente indicato, la valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti lo stress lavoro-correlato, le differenze di genere, di età, di tipologia contrattuale, la provenienza da altri paesi.
Tale documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e deve contenere:
una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in cui siano specificati i criteri adottati;
l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), adottati in conseguenza dei rischi identificati. Per ogni situazione di pericolo messa in evidenza , occorre riportare che cosa è stato fatto per far sì che i dipendenti siano soggetti al minor rischio possibile;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il documento va conservato in genere presso l’Azienda.
La valutazione dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) deve essere in ogni caso rielaborata ogni 4 anni.
La valutazione dei rischi biologici deve essere in ogni caso rielaborata ogni 3 anni, così come quella da esposizione ad agenti cancerogeni.
Spesso questo disposto normativo viene interpretato come un esonero dalla valutazione dei rischi, con la sostituzione di questo documento con un’autocertificazione. Una recente sentenza della corte di cassazione ha finalmente chiarito in modo inequivocabile questo punto (benché il coordinamento tecnico Stato-Regioni si fosse già espresso). Secondo la Corte suprema autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento dal contenuto sia pure meno analitico.
La sentenza in esame è stata emessa sulla base delle disposizioni dettate in merito dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma ciò nulla cambia per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D.Lgs 81/2008 attualmente in vigore.
A tal proposito la stessa Corte di Cassazione ha tenuto anche a precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis.
Estratto della sentenza
“Correttamente infatti l’estratto del bando richiede il DVR, ovvero l’autocertificazione e una specifica relazione da cui si evincono i rischi aziendali, il layout ed il ciclo produttivo. Di fatto per noi queste due richieste coincidono e trovano la loro espressione nel DVR.
Tra l’altro sempre l’art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008 indicava come termine ultimo di validità dell’autocertificazione il 30/06/2012, termine ora prorogato al 31/12/2012. Quindi redigere oggi un’autocertificazione, ancorché avente in allegato una relazione sui rischi, comporterebbe poi la redazione ex novo del DVR alla scadenza di dicembre.
Per poter essere idonea in caso di infortuni o denunce di malattie professionali, la documentazione sulla sicurezza deve “rispettare le specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli successivi al I” del D.Lgs 81/2008 (art. 28 comma 3).
Un’autocertificazione non ne garantisce la dimostrabilità e trasferisce al datore di lavoro tutta la responsabilità di quella che spesso diventa una dichiarazione mendace.”
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
c) gestione dell’emergenza;
d) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
g) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
h) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati inviati all’INAIL o all’IPSEMA relativi agli infortuni sul lavoro;
o) elaborare il documento di valutazione rischi e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
q) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
t) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
w) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati inviati all’INAIL o all’IPSEMA relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità e non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del Testo Unico.
– la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
– la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
A norma dell’art. 34 il datore di lavoro, purché in possesso della adeguata formazione e aggiornamento stabiliti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, potrà generalmente svolgere direttamente il servizio di prevenzione e protezione assumendo l’incarico di RSPP, nei limiti di quanto stabilito dall’allegato II, ovvero:
– in aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
– in aziende agricole e zootecniche fino a 10 lavoratori
– in aziende della pesca fino a 20 lavoratori
– in altre aziende fino a 200 lavoratori
Destinatari: i titolari (un solo titolare se si tratta di società) che abbiano alle loro dipendenze operai, impiegati, lavoratori a domicilio, altre figure professionali (a progetto, tele-lavoratori) o che si trovano nella situazione di avere in azienda altri soci lavoratori o soggetti equiparati ai lavoratori.
Durata: da 16 a 48 ore in base alla classificazione di rischio dell’azienda, individuabile attraverso il codice Ateco.
CORSI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ogni 5 anni
Durata: da 6 a 14 ore in base alla classificazione di rischio dell’azienda, individuabile attraverso il codice Ateco.
CORSI di PRIMO SOCCORSO
Destinatari: titolari e/o dipendenti. Il Corso riguarda gli Addetti al Primo Soccorso (può essere il titolare o uno o più dipendenti). Tale figura è obbligatoria in ogni azienda con dipendenti o soggetti equiparati (es. soci lavoratori).
Durata: 12 o 16 ore in base alla classificazione dell’azienda, stabilita dal DM 388/03
CORSI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
Ogni 3 anni
Durata: da 4 a 6 ore in base alla classificazione dell’azienda, stabilita dal DM 388/03
CORSI PER LAVORATORI
Destinatari: Tutti i lavoratori
Durata: Il corso, secondo il recente accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, è diviso in due moduli: il primo, generale, di 4 ore ed identico per tutte le aziende; il secondo, specifico per la categoria di rischio individuabile attraverso il codice Ateco, di durata variabile da 4 a 12 ore.
CORSI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
Ogni 5 anni
Durata: 6 ore
CORSI PER PREPOSTI
Destinatari: Preposti aziendali
Durata: Il corso, secondo il recente accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, è integrativo rispetto al corso per lavoratori ed ha una durata minima di 8 ore.
CORSI PER DIRIGENTI
Destinatari: Dirigenti
Durata: Il corso, secondo il recente accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, sostituisce integralmente il corso per lavoratori ed ha una durata minima di 16 ore.
CORSI PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (RLS)
Destinatari: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del lavoro
Durata: 32 ore, in orario di lavoro. E’ previsto un aggiornamento di 4 ore ogni anno (8 ore per aziende con più di 50 lavoratori)
CORSI ANTINCENDIO
Destinatari: titolari e/o dipendenti.
Durata: da 4 a 16 ore a seconda delle situazioni di rischio aziendale
CORSI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E USO DEI PONTEGGI
Destinatari: addetti (titolari e dipendenti) preposti (titolari e/o dipendenti).
Durata: 28 ore
CORSI PER ADDETTI ALL’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO.
Destinatari: lavoratori che impiegano carrelli elevatori, gru, apparecchi di sollevamento in genere, macchine movimento terra, trattori, ecc.
Durata: variabile in base a quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.