Videoconferenza
No e-learning
Aula
Ecc.
Facciamo chiarezza.
Già con il protocollo del 14/03/2020 e poi con il Decreto Legge 25/03/2020 erano state sospese, di fatto, le attività di formazione.
O meglio, il decreto richiamato ci diceva – sostanzialmente e più precisamente – che le attività d’aula venivano sospese, ma che era comunque ammessa la modalità di svolgimento a distanza.
Fermi tutti.
E’ necessario porci qualche domanda.
- Le cose (ad oggi 02 giugno 2020) stanno ancora così? È possibile, oggi, fare formazione in aula?
- Se sì, che condizioni devono essere garantite?
- Ed infine, cosa si intende per formazione a distanza? E’ paragonabile all’aula, o all’e-learning?
- Che tipo di corsi posso fare “a distanza”? E con quali requisiti tecnologici?
Bene, ne potremmo parlare per le prossime 4 ore. Cerchiamo di farlo…in 4 minuti (o meno).
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È possibile, oggi, fare formazione in aula?
Diciamo che c’è una grossa novità. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 25/05/2020 ha approvato le “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi”. Alcune Regioni (come l’Abruzzo) hanno già adottato propri provvedimenti, recependo in toto (o quasi) tali linee di indirizzo. Di fatto, riaprendo le attività formative.
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Quindi viene da sé la seconda domanda. Quali condizioni di sicurezza devono essere garantite?
In estrema sintesi:
- Informazione all’ingresso
- Fortemente consigliata rilevazione della temperatura corporea
- Sistemi igienizzanti all’ingresso e in prossimità dei servizi igienici
- Tenuta dei registri dei soggetti partecipanti (ovviamente) per almeno 14 giorni
- Organizzare i corsi in modo da rendere omogenei i gruppi dei partecipanti (ad esempio utenti della stessa azienda, o dello stesso reparto)
- Se possibile utilizzare spazi esterni
- Almeno 1 metro di separazione tra utenti o interposizione di barriere fisiche
- Mascherina per i partecipanti (sempre) e visiera trasparente per il docente
- Disinfezione degli ambienti e delle attrezzature impiegate, al termine di ogni attività da parte di ciascun gruppo di utenti
- Ricambio d’aria e corretto uso dei sistemi di condizionamento (ad esempio evitare l’uso del ricircolo)
Attenzione però! I provvedimenti delle singole Regioni potrebbero essere leggermente diversi, o integrati, su uno o più punti. Ma il concetto di base è quello esposto.
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Ok però. Continua ad essere consigliata la formazione a distanza. Ma è aula o e-learning?
Per intenderci, l’e-learning è quello asincrono, ovvero un corso caricato su una piattaforma alla quale un utente accede quando vuole, e il docente non è necessariamente presente lì in quel momento. Questa formazione era già stata regolamentata in ultimo nell’Accordo Stato Regioni 7/7/2016.
Per formazione a distanza, in questo contesto, si intende la formazione in videoconferenza.
Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un chiarimento. Ad esclusione delle parti pratiche dei corsi, tutta la formazione in videoconferenza è equiparabile all’aula.
E le Regioni cosa dicono al riguardo? Anche quelle più scettiche (leggasi Piemonte e Sicilia), dopo una prima resistenza si sono allineate a questa apertura.
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Resta l’ultima domanda: quali corsi si possono erogare in videoconferenza e con quali requisiti tecnologici?
Tutti i corsi, tranne le parti pratiche. Via libera ai corsi per RSPP, per RLS, per lavoratori e via dicendo. No go alle parti pratiche di primo soccorso, antincendio, attrezzature e simili.
Gli strumenti impiegati devono però consentire la verifica delle presenze (una sorta di tracciamento) e la piena interazione discenti/docenti.
E-learning…videoconferenza…ma chi ci si mette davanti al computer?
Pienamente d’accordo, l’aula è sempre l’aula.
Soprattutto se si tratta di prevenzione, cerchiamo di non essere proprio noi formatori a porci dei limiti che forse i nostri discenti neanche si pongono.